Covid-19. Eccezioni e dettagli del Decreto “11 marzo”

ROMA – Proclamato mercoledì sera un nuovo provvedimento – già in vigore da oggi – per contenere la pandemia da Coronavirus, firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte raccogliendo le istanze del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Si tratta di disposizioni definitive sulle attività di socializzazione che confermano la chiusura di ristoranti, bar e negozi al dettaglio.

Resteranno aperte le farmacie e le parafarmacie, i supermercati e negozi di alimentari, le edicole e le altre attività di prima necessità.

Il testo del Dpcm dell’11 marzo

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.

Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite sono:

Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici.

– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

– È ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici.

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire sono: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul trasporto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubbliche amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale .

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smat working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

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