ROMA – Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con la nuova stretta che entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi all’interno di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
La nuova ordinanza del ministro Speranza andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in zona rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intanto, ha firmato il Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Le norme entrano in vigore da sabato prossimo 16 gennaio fino al 5 marzo.
“Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in diretta a ‘Pomeriggio Cinque’.
IMPIANTI SCI CHIUSI FINO AL 15 FEBBRAIO
Gli impianti sciistici potranno riaprire il 15 febbraio dopo l’adozione di linee guida anti covid da parte della Conferenza delle regioni e validate dal Cts. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio.
BAR E VENDITA BEVANDE, STOP ASPORTO DOPO LE 18
E’ vietata la vendita d’asporto dopo le 18 per i bar e gli esercizi simili senza cucina, ma anche per i commercianti specializzati nella vendita di bevande.
LE SCUOLE
I ragazzi delle scuole superiori delle Regioni ‘gialle e arancioni’ torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza: è quanto prevede il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. Nelle Regioni ‘rosse’ i ragazzi rimarranno a casa dalla seconda media a seguire la didattica a distanza. Questo fatte salve ordinanze regionali.
NO SPOSTAMENTI TRA REGIONI E COPRIFUOCO ALLE 22
Confermato per tutto il territorio nazionale, anche per le zone gialle, il divieto di spostamento tra Regioni. Resta consentito, all’interno dei Comuni e della propria Regione invece, la possibilità di far visita a parenti o amici nel limite massimo di due persone (con minori di 14 al seguito) con rientro a casa entro le ore 22. È quanto prevede il Dpcm per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19 che va in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Nel testo si legge: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Confermato il coprifuoco: “Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Restano sospesi su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Nel Dpcm si precisa che restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
ACCESSO CHIESE E LUOGHI CULTO TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI
Su tutto il territorio nazionale l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
IN CASA FORTEMENTE RACCOMANDATO NON RICEVERE NON CONVIVENTI
Con riguardo alle abitazioni private, su tutto il territorio nazionale è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
RESTA IN FESTIVI E WEEKEND CHIUSURA NEGOZI CENTRI COMMERCIALI
E’ confermata nei week end la chiusura dei negozi all’interno dei centri commerciali. Nel testo si legge: “Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
RESTA CONSENTITA ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA ALL’APERTO
Resta consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche senza l’obbligo di mascherina per chi fa sport se in condizioni di isolamento). Nel testo si legge: “É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. E restano sospese “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Anche nel nuovo Dpcm, l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.