Zona gialla. Ecco le F.A.Q. per le regole dettate dal decreto del 22 aprile

ROMA – Aggiornate questa mattina le Faq governative sull’applicazione delle misure per il contenimento della pandemica da Covid-19 secondo il decreto legge del 22 aprile scorso. Le disposizioni tengono conto delle differenze tra zona gialla (in cui si trova attualmente la Lombardia, con Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano e di Trento), zona arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta) e zona rossa (Sardegna).

Ecco alcuni dei dubbi più frequenti:

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. 

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In questa zona, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Dal 1° giugno 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

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