SONDRIO – Il Comune di Sondrio informa i cittadini che gli impianti termici, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013, art. 4, e alla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 3502/2020, punto 7, possono essere accesi, nel territorio del Comune di Sondrio, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate.
È facoltà del responsabile degli impianti accendere il riscaldamento al di fuori del periodo sopra indicato solo se la situazione climatica lo renda necessario e senza espressa autorizzazione da parte del Comune. In questo caso la durata dell’accensione non può superare, nel territorio del Comune di Sondrio, il valore massimo di 7 ore giornaliere come disposto dall’articolo 4, comma 3, del Dpr. N. 74 del 16 aprile 2013, aggiornato con decreto il 5 agosto 2020.
Viene ricordato inoltre che, ai sensi della normativa vigente, la temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare 20°C, + 2°C di tolleranza, mentre per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza.